Statuto del Conservatorio

Statuto del Conservatorio

TITOLO I
NORME GENERALI

Art.1 Principi direttivi e finalità
Art.2 Libertà di insegnamento e di ricerca
Art.3 Finalità dell’insegnamento 
Art.4 Accordi di collaborazione
Art.5 Finanziamenti..
Art.6 Principi organizzativi e di amministrazione
Art.7 Diritto allo studio
Art.8 Libertà di associazione e di riunione
Art.9 Attività culturali

TITOLO II
AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE 

Art.10 Statuto
Art.11 Regolamento generale del Conservatorio
Art.12 Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità
Art.13 Regolamento didattico del Conservatorio
Art.14 Regolamento di organizzazione degli uffici
Art.15 Regolamento della Consulta degli studenti
Art.16 Regolamento della Biblioteca
Art.17 Regolamento di gestione e organizzazione

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

Art.18 Organi
Art.19 Il Presidente
Art.20 Il Direttore
Art.21 Il Consiglio di Amministrazione
Art.22 Il Consiglio Accademico
Art.23 Il Collegio dei revisori
Art.24 Il Nucleo di valutazione
Art.25 Il Collegio dei professori
Art.26 La Consulta de Studenti

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

Art.27 Il Direttore amministrativo
Art.28 Comitato per le pari opportunità
Art.29 Pianta organica del personale non docenti
Art.30 Aggiornamento delle professionalità

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art.31 Statuto e Regolamenti
Art.32 Designazioni elettive
Art.33 Funzionamento degli organi
Art.34 Compensi
Art.35 Calendario Accademico
Art.36 Enti e Fondazioni a sostegno
Art.37 Pubblicità delle delibere

TITOLO I
Norme generali

Art. 1 Principi direttivi e finalità
1. Il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso (di seguito denominato Conservatorio) è un'istituzione pubblica di Alta Cultura cui l’art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi. E’ dotato di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, nonché di autonomia didattica, artistica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Sua finalità primaria è la promozione della cultura musicale nei campi dell'educazione, della formazione delle professionalità, della ricerca e dello sviluppo armonico dell’individuo, con il contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti, docenti, personale non docente, studenti.
2. Esso cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, svolge correlate attività di produzione in tali settori, promuovendone e favorendone lo svolgimento e ad esse collegando le diverse attività didattiche. Il Conservatorio concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico. 
3. Il Conservatorio adegua ai suddetti principi il proprio ordinamento e le proprie strutture, perseguendo in conformità ad essi le proprie finalità e ad essi attenendosi nei confronti sia degli organi e delle strutture interne, sia delle diverse componenti e dei singoli che ne fanno parte. 
4. Il Conservatorio si articola in strutture didattiche, artistiche, scientifiche e di servizio, così come sono definite nel presente Statuto. Esse sono organizzate in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate. In relazione ai loro compiti istituzionali il Conservatorio assicura a tali organi e strutture l'autonomia, anche regolamentare, secondo le norme del presente Statuto. 
5. Il Conservatorio prevede forme di programmazione, coordinamento e valutazione delle proprie attività e di pubblicità e di controllo di legittimità dei propri atti.

Art. 2 Libertà di insegnamento e di ricerca
1. Il Conservatorio assicura ai singoli docenti, nonchè agli accompagnatori al pianoforte, e alle strutture didattiche, di produzione e di ricerca, piena autonomia, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti. A tal fine garantisce l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne. 
2. Il Conservatorio destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio e dopo aver adempiuto ai compiti didattici e di produzione, quest’ultima strettamente connessa alle attività istituzionali, una quota delle proprie risorse di bilancio allo svolgimento e al potenziamento della ricerca in campo musicale. 
3. Il Conservatorio garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti cui compete di assicurare, il buon andamento dell'attività didattica.
La libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza dei percorsi didattici.

Art. 3 Finalità dell'insegnamento
1. Il Conservatorio provvede a tutti i livelli dell’alta formazione artistica e musicale intesi alla preparazione, al perfezionamento ed alla specializzazione delle diverse figure professionali, artistiche, musicali e scientifiche che sono previste nei vigenti e nei futuri ordinamenti didattici, attivando corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale di base in conformità ai regolamenti di cui all’art. 2 comma 7 della Legge n. 508/99.
2. Il Conservatorio rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Esso garantisce il raggiungimento di tale obiettivo attraverso l’attività didattica e lo sviluppo di apposite attività di servizio, anche in collaborazione con altri enti, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione.
In particolare esso assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra attività di ricerca, insegnamento e produzione artistica e favorendo ogni necessaria forma di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli studenti. 
3. Il Conservatorio assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati. Il Conservatorio può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità.
4. I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti ed il regolare funzionamento delle attività.

Art. 4 Accordi di collaborazione
1. Il Conservatorio, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e promuovere ogni forma opportuna e legittima di cooperazione in campo musicale, artistico, scientifico, didattico e di ricerca, può concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e con Enti pubblici e privati italiani, della Comunità Europea e Internazionali. Tali accordi si possono concretizzare nella partecipazione a consorzi, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni del Conservatorio. 
2. Il Conservatorio si prefigge altresì il fine di sviluppare, relazioni con altre Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e con le Università. 
3. Nei settori di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti d’istituto, effettuati i necessari adempimenti di legge, il Conservatorio può svolgere prestazioni per conto terzi, in conformità alle norme stabilite dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
Queste iniziative sottolineano il contributo del Conservatorio al progresso sociale, culturale ed economico e si conformano alle finalità istituzionali, ponendo in primo piano il rispetto della persona e la sua formazione.

Art. 5 Finanziamenti
1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da parte dell’Unione Europea, da parte degli Enti locali, da erogazioni di Enti pubblici e privati, da entrate proprie. 
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi, da lasciti e donazioni, da redditi conseguenti a prestazioni e consulenze professionali, da redditi patrimoniali e da proventi derivanti da produzioni proprie (attività concertistica, corsi di interpretazione e perfezionamento, concorsi musicali, produzione discografica, pubblicazioni autoprodotte, creazioni multimediali, videoscrittura elettronica per realizzazione di materiali musicali editoriali, rimasterizzazioni di materiali audio, realizzazione di colonne sonore o basi musicali, ecc..)
3. I corrispettivi per le prestazioni richieste da terzi al Conservatorio, al di fuori di appositi rapporti convenzionali sono stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amminisrazione sulla base di criteri generali che tengano anche conto della valenza artistica e culturale delle iniziative previste.
4. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti, a mutui o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio.

Art. 6 Principi organizzativi e di amministrazione
1. Il Conservatorio organizza le proprie attività istituzionali e di gestione secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure. 
2. Il Conservatorio garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge e con le modalità definite dalla apposita regolamentazione.
3. Il Conservatorio riconosce nell’informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei professori e del personale non docente alla vita dell’Istituzione. Provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante tutti gli strumenti disponibili, compresi anche quelli di carattere informatico.

Art. 7 Diritto allo studio
1. Il Conservatorio, con l'intento di garantire la piena realizzazione del diritto allo studio, si struttura in modo da favorire la piena fruizione didattica e formativa da parte degli allievi e si impegna ad avvalersi di tutte le possibilità offerte dalle normative vigenti, per migliorare la condizione degli studenti, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, con riferimento anche alle competenze degli Enti locali. 
2. Il Conservatorio, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, può erogare assegni e borse di studio ed attivare altre forme di sostegno economico allo studio. Per l'assegnazione di tali benefici il Conservatorio formula apposite graduatorie sulla base del merito e delle condizioni economiche degli studenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il Conservatorio, nel rispetto della normativa vigente, può instaurare forme di collaborazione con gli studenti in merito alle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca ed al diritto allo studio. 
4. Il Conservatorio anche avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche nonché della collaborazione di altri enti ed istituzioni sia pubbliche che private: 
a. promuove e favorisce servizi culturali, ricreativi ed assistenziali; 
b. cura l'orientamento per l'accesso allo studio accademico e per la futura attività professionale; 
c. favorisce forme di aggregazione degli studenti per lo svolgimento di attività autogestite nei settori culturale, sportivo e ricreativo. 
5. In particolare agli studenti del Conservatorio si applicano, ai sensi dell’art. 6 della legge 508/99, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

Art. 8 Libertà di associazione e di riunione
1. Il Conservatorio, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative costituite, con finalità culturali, ricreative e di mutualità, dalle proprie componenti interne (personale e studenti).
2. Il Conservatorio garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale del Conservatorio o previste nella normativa vigente.
3. Il Conservatorio favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative artistiche, musicali, scientifiche e culturali. 
4. L'uso degli spazi del Conservatorio per le attività di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nel Regolamento generale del Conservatorio, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura ed il funzionamento dell' Istituzione.

Art. 9 Attività culturali
1. Il Conservatorio, ai sensi delle normative in vigore, promuove e favorisce le attività culturali, artistiche e musicali a favore degli studenti e del proprio personale. 
Esso:
a) promuove le attività culturali di ideazione interna all’Istituzione anche mediante l’apporto di specifiche risorse
b) favorisce proposte per attività culturali presentate da Enti ed organizzazioni esterne all’Istituzione;
c) favorisce altresì attività culturali, promosse in forma autonoma, da associazioni e cooperative studentesche e del personale del Conservatorio, anche con la eventuale concessione in uso di spazi interni. La gestione di dette attività sarà definita nel regolamento generale del Conservatorio.

TITOLO II
Autonomia statutaria e regolamentare

Art. 10 Statuto
Il presente Statuto, che regola l'autonomia del Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso, è adottato ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge 21.12.1999, n. 508 e dell’art. 14 comma 1, comma 2 lettera a) e comma 3 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132.

Art. 11 Regolamento generale del Conservatorio
1. Il Regolamento generale contiene, salvo quanto specificamente riservato ai Regolamenti di cui agli articoli seguenti, le norme di attuazione di quanto stabilito dal presente Statuto, e ogni altra disposizione necessaria all’assetto funzionale dell’istituzione. 
2. Il Regolamento è elaborato da una Commissione formata dal Direttore, dal Direttore Amministrativo, da uno studente designato dalla consulta degli studenti e da quattro docenti eletti dal Collegio dei Professori. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. Modifiche al Regolamento possono essere apportate secondo le stesse procedure di cui sopra.
Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, il Regolamento contiene una sezione riguardante i provvedimenti disciplinari, la cui titolarità è attribuita agli organi competenti.

Art. 12 Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
1. La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tale Regolamento viene emanato dal Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed approvato secondo le procedure di cui all’art. 14, comma 3 del DPR n. 132/03 secondo lo schema indicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure

Art. 13 Regolamento didattico del Conservatorio
1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative previste dal Regolamento di cui alla lettera h, comma 7, art. 2 della legge 508/99.
2. Il procedimento ordinario di adozione del regolamento didattico, ai sensi dell’art. 8 comma 3, lett. D) e art. 14, comma 3 del DPR 132/03, è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la consulta degli studenti ed è successivamente inviato al Ministero per le prescritte procedure di controllo.
3. In sede di prima attuazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, lett. B) e comma 3 del DPR 28.02.2003 n. 132.

Art. 14 Regolamento di organizzazione degli uffici
Con apposito regolamento è disciplinata l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’istituzione. Tale regolamento deve essere adottato per competenza dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico ed approvato in osservanza delle procedure previste dall’art. 14, comma 3 del DIPR n. 132/03

Art.15 Regolamento della Consulta degli studenti
1. I rappresentanti degli studenti per la Consulta sono eletti secondo i criteri di cui all’art. 12 del DPR n.132/03 e dell’ art. 26 del presente Statuto e del Regolamento degli Studenti.
2.La Consulta elabora un regolamento per le elezioni dei propri rappresentanti nei vari organismi. Detto regolamento è emanato con decreto del Presidente secondo quanto indicato all’art. 26 del presente Statuto.

Art.16 Regolamento della Biblioteca
Il Regolamento istitutivo del servizio di biblioteca contenente le norme generali per la conservazione, l'incremento e l’utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale nonché la disciplina per la sua organizzazione ed il suo funzionamento, viene deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Consiglio Accademico, del Collegio dei professori e della Consulta degli studenti.

Art.17 Regolamenti di gestione ed organizzazione
I Regolamenti di gestione ed organizzazione contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento delle strutture e dei centri di servizio, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti. 
I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente, previa delibera, ai sensi del successivo art. 21, comma 2 lettera b), del Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

TITOLO III
Organi di governo

Art.18 Organi
1. Sono organi necessari del Conservatorio:
a) il Presidente;
b) il Direttore;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Consiglio Accademico;
e) il Collegio del revisori;
f) il Nucleo di valutazione;
g) il Collegio dei professori;
h) la Consulta degli studenti.
2. Ai sensi del Regolamento per l’autonomia statutaria e regolamentare, DPR n.132/2003, ad eccezione del Collegio dei Professori, gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente solo una volta.

Art.19 Il Presidente
1. Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dal successivo Art. 20, comma 1. 
Spetta in particolare al Presidente: 
a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione nonchè fissarne l'ordine del giorno;
b) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
c) emanare i Regolamenti interni del Conservatorio ad eccezione del Regolamento Didattico;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dal DPR, dallo Statuto e dai Regolamenti

2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonchè di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. 
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 20. Il Direttore
1. Il Direttore, ai sensi dell’art. 6 del DPR 132/03, è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. 
In particolare: 
a. convoca e presiede il Consiglio Accademico;
b. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi del Conservatorio ai fini del buon andamento didattico, scientifico e artistico dell’istituzione impartendo direttive, nell’ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto, volte a ottenere la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti autonomi;
c. assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico, i quali sono da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile.
d. è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici;
3. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione. 
4. Il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonchè dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altri Conservatori, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge 508/99. In sede di prima applicazione, e fino all’adozione del predetto Regolamento, il Direttore è eletto tra i docenti confermati in ruolo con anzianità di servizio di almeno cinque anni, in possesso di pregresse esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali e sulla base di un programma da affiggere all’albo dell’Istituzione. 
5. Con successivo Regolamento interno del Conservatorio di Campobasso sono stabilite le procedure elettorali. In prima applicazione del presente Statuto i docenti, nonchè gli accompagnatori al pianoforte, eleggono il Direttore a scrutinio segreto, sulla base di candidature corredate da programma elettorale e curriculum. Le candidature dovranno pervenire alla Direzione almeno 10 giorni prima dell’inizio delle votazioni, e saranno affisse all’albo dell’istituto. Le votazioni sono indette dal Direttore in carica entro e non oltre 25 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di 5 giorni lavorativi. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dell’intero corpo elettorale). Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetto un ballottaggio tra coloro che nella prima votazione hanno ottenuto le due maggiori votazioni. Questa seconda votazione avviene in urna, con inizio dal lunedì successivo allo scrutinio della prima votazione e termina entro il venerdì successivo. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti, quale che sia il numero dei votanti.
6. Il Direttore, entro 30 giorni dall’avvenuta elezione, nomina un vice Direttore a cui attribuisce potere di firma su atti urgenti e dovuti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il vice-Direttore subentra al Direttore. 
7. Il Direttore può affidare a docenti del Conservatorio l’esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, sentito il parere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
8. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti ai sensi delle vigenti leggi, delle norme contrattuali, e a quanto disposto dal Regolamento generale del Conservatorio.

Art.21 Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. 
2. In particolare il Consiglio di amministrazione: 
a) approva sulla base delle priorità indicate dal Consiglio Accademico nel piano di indirizzo di cui all’art.22, comma 1, lett. a) del presente statuto, il bilancio di previsione del Conservatorio e le sue variazioni ed approva il conto consuntivo; 
b) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del presente statuto, la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
d) delibera, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca;
e) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente in relazione al piano annuale di indirizzo, come previsto nell’art.8 comma 3 del DPR n. 132/03;
f) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
g) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo e secondo le priorità indicate dal Consiglio accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;
h) determina, sentiti il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici; 
i) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
j) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza; 
k) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti. 
3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 2, lettera e), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. 
4. Il Consiglio di amministrazione è costituito: 
a) dal presidente;
b) dal direttore;
c) da un docente dell’istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio Accademico;
d) da uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
e) da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro scelto fra personalità del mondo dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo.
6. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell’Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro. Nel caso in cui gli enti finanziatori siano più di due, le designazioni sono definite d'intesa tra gli stessi.
7. I consiglieri di cui al comma 4, lettera e), e al comma 6 nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
8. I membri del Consiglio, ad eccezione del Direttore, del docente e dello studente, non possono essere dipendenti del Conservatorio. 
9. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta con decreto del Ministro.
10. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Art.22 Il Consiglio Accademico
1. Nel quadro dell'autonomia del Conservatorio il Consiglio accademico definisce le linee di intervento e di sviluppo dell’Istituzione, programmandone le fasi e sovrintendendo al coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica. In particolare, il Consiglio accademico: 
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a) e definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
c) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;
d) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99;
e) favorisce lo sviluppo delle attività artistiche, didattiche, scientifiche e di produzione artistica del Conservatorio e ne promuove il coordinamento; 
f) propone al Consiglio di Amministrazione l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca, alla didattica e alla produzione. 
g) Si pronuncia sulla definizione dell’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca nonché del personale non docente e, sentito il Collegio dei Professori, ne propone al Consiglio di amministrazione, quando necessario, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca; 
h) propone al Consiglio di Amministrazione la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
i) delibera i Regolamenti di propria competenza, previa acquisizione dei prescritti pareri, ed esercita i compiti di verifica previsti dallo Statuto;
j) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
k) esprime parere su ogni questione di competenza del Consiglio di Amministrazione riguardante l’attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
l) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
m) designa il Docente che sarà membro del Consiglio di Amministrazione;
n) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore è membro di diritto del Consiglio Accademico:
Sono componenti elettivi:
a) otto docenti eletti dal corpo docente tra quelli in servizio nell’Istituto con almeno tra anni di anzianità nel ruolo di appartenenza ed a cui non siano state comminate sanzioni disciplinari;
b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
La nomina dei componenti elettivi del Consiglio accademico è disposta con decreto del Direttore.
3. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
4. Il Consiglio accademico può istituire commissioni temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte, motivatamente, con personale in servizio.
5. D'intesa con il Consiglio di amministrazione, il Consiglio accademico può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi. Ai membri del Consiglio accademico sono trasmessi anche i verbali del Consiglio di amministrazione e viceversa.

Art.23 Il Collegio dei revisori
1. Il Presidente costituisce con apposito provvedimento il Collegio dei revisori, composto da 3 componenti, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il Collegio vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
4. Il Collegio espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 sulla gestione finanziaria e contabile del Conservatorio, accertandone la regolarità;
5. I componenti del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
6. Al Collegio si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art.24 Il Nucleo di valutazione
Il Nucleo di Valutazione è costituito ed ha funzioni secondo quanto disposto dall’art.10 del DPR n. 132/03.

Art. 25 Il Collegio dei professori
1. Il collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l’Istituzione, nonchè dagli accompagnatori al pianoforte.
2. Svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.
Inoltre:
a) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto;
b) formula proposte al Consiglio accademico relativamente all’attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
c) esprime il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente e non docente;
d) propone iniziative volte al miglioramento dell’offerta formativa;
e) propone iniziative volte all’aggiornamento del personale docente;
f) formula proposte relativamente alle attività di produzione artistica del Conservatorio;
g) in prima applicazione il Collegio dei professori integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l’organo di gestione, delibera il regolamento didattico;
h) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno e quando necessario. Straordinariamente può essere convocato dal direttore, quando richiesto da almeno un terzo dei professori.
4. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte da un docente in servizio nell’Istituzione designato dal Collegio.

Art.26 La Consulta degli Studenti
1. La Consulta degli studenti è composta da:
a) studenti eletti ai sensi dell’art. 12 del DPR 132/03;
b) rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio accademico ai sensi del DPR 132/03.
L’elettorato attivo è riservato agli studenti che abbiano compiuto diciotto anni di età, ed agli studenti minorenni iscritti ai corsi superiori. L’elettorato passivo a quelli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 
2. Le norme di funzionamento della Consulta degli Studenti sono contenute in apposito regolamento approvato dalla stessa Consulta, sentito il Consiglio accademico.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio d'amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente. 
4. Il Consiglio d'amministrazione, assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti nelle forme stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio. 
In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all’art. 14 comma 2 lett. a), b) e c) del D.P.R. 28.02.03, n. 132 nonché al fine della stesura del Regolamento di cui al comma precedente, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.

TITOLO IV
Organizzazione amministrativa e del personale

Art.27 Il Direttore amministrativo
1. L'incarico di Direttore amministrativo, per la durata di tre anni, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all’area direttiva. L’incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’Ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.L. n. 165 del 2001. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con delibera motivata del Consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo. 
2. Il Direttore amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale, sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative e svolge una attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale non docente del Conservatorio, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo del Conservatorio. 
Competono al Direttore amministrativo: 
a) la determinazione, in esecuzione di quanto disposto dai Regolamenti del Conservatorio, dei criteri generali di organizzazione degli uffici; 
b) la predisposizione, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo; 
c) il coordinamento e la verifica delle attività del personale non docente; 
d) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti. 
In caso di cessazione dal servizio del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal funzionario di grado più elevato.

Art 28 Comitato per le pari opportunità
Ai sensi dell’art.17 del DPR 28-9-1987, n.567 e dell’art.6 del DPR 3-8-1990, n.319, ed in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, il Conservatorio istituisce un Comitato per le pari opportunità i cui compiti riguardano l’adozione di misure tese a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive.

Art.29 Pianta organica del personale non docente
Il Conservatorio definisce, nel rispetto della normativa vigente, la pianta organica del personale non docente, necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. Essa è disposta dal Consiglio di Amministrazione, ed è soggetta a revisioni periodiche per tenere conto delle esigenze sopravvenute, secondo le modalità previste dall’art. 21, commi 2 lett. e) e 3 del presente statuto.

Art.30 Aggiornamento delle professionalità
Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico, il Conservatorio opera per la migliore utilizzazione delle capacità e per l'incremento delle professionalità di tutto il proprio personale non docente, organizzando a questo fine, anche tramite opportuni servizi, le forme più adeguate di aggiornamento, impostate secondo piani pluriennali, con programmi annuali di iniziative, quali corsi, incontri, conferenze.

TITOLO V
Disposizioni finali

Art.31 Statuto e Regolamenti
1. In sede di prima applicazione:
a) lo statuto è deliberato dall’attuale organo di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;
b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.
3. Lo statuto, il regolamento didattico ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all’art. 13 comma 1 del DPR n. 132/03, sono soggetti ad approvazione ministeriale secondo le procedure previste dall’art. 14 comma 3 del DPR n. 132/03

Art 32 Designazioni elettive
Le norme che disciplinano lo svolgimento delle varie tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale del Conservatorio.

Art. 33 Funzionamento degli organi
1. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio accademico o nel Consiglio di amministrazione, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo. 
Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Direttore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Vice Direttore. 
2. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di competenza e sia presente la maggioranza degli stessi. Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico e del Consiglio d'amministrazione è comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto. 
3. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 
4. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. La norma non si applica alle rappresentanze degli enti esterni. Sono esclusi dalla decadenza i componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e di diritto.

Art. 34 Compensi
Il Consiglio d'Amministrazione determina, nei limiti stabiliti dal decreto di cui all’art.4 comma 3 del “Regolamento in materia di autonomia statuaria e regolamentare della Istituzioni di cui alla legge 508/99”, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari di cui all’Art 18 del presente Statuto.

Art.35 Calendario accademico
Il calendario accademico è deliberato, con decreto del Direttore, dal Collegio dei professori sentita la Consulta degli studenti.

Art.36 Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio
Il Conservatorio sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca e alla produzione in campo artistico, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all’incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.
Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione ed il Conservatorio sono definiti da apposite convenzioni approvate, per quanto di competenza del Conservatorio, dal Consiglio accademico e/o dal Consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e scientifiche eventualmente interessate e il Collegio dei professori.

Art.37 Pubblicità delle delibere
Le deliberazioni a contenuto generale previste nel presente Statuto debbono essere pubblicate all’albo dell’Istituto. Per i provvedimenti che coinvolgano gli interessi di soggetti determinati, l’organo deliberante acquisisce preventivamente il consenso degli interessati.

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